Statuto

STATUTO DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI ROVERETO

 

 

TITOLO PRIMO

Denominazione, scopi e mezzi

 

Art. 1

 

L'Accademia Roveretana degli Agiati, istituita in Rovereto nel 1750, riconosciuta nel 1753 come Imperial Regia Accademia da Maria Teresa d'Austria, dichiarata Accademia Reale con R.D. nel 1943, è un'associazione culturale senza fine di lucro e a tempo illimitato, con sede in Rovereto, Piazza Rosmini n. 5, riconosciuta persona giuridica privata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento ai sensi della Legge n. 118 del 11 marzo 1972 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Trento in data 6 febbraio 1988.

 

L'Accademia ha lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo delle scienze, delle lettere e delle arti.

 

Art. 2

 

L'Accademia, al fine di raggiungere i suoi scopi:

a) promuove la ricerca scientifica nei campi di suo specifico interesse

b) favorisce le relazioni fra i soci e gli studiosi in genere;

c) indice tornate accademiche, adunanze, convegni, conferenze e corsi di lezioni;

d) pubblica gli Atti, Memorie e Monografie, studi e ricerche di propri soci o studiosi presentati da soci;

e) bandisce concorsi su temi che rivestono particolare interesse ai fini di cui all'art. 1;

f) mette a disposizione degli interessati la biblioteca, le collezioni artistiche e l'archivio.

 

 

TITOLO SECONDO

 

Soci

 

Art. 3

 

I soci, ordinari, corrispondenti, onorari e sostenitori, sono eletti dal Corpo Accademico in una tornata annuale, a tal fine convocata, senza discriminazione di nazionalità, confessione e fede politica.

 

Art. 4

 

Possono essere soci ordinari coloro che abbiano recato un contributo effettivo alle scienze, lettere ed arti con studi, pubblicazioni, produzioni artistiche o con altre attività di promozione della cultura e siano nati o siano residenti, all'atto della nomina, nella Regione Trentino-Alto Adige.

 

Art. 5

 

Possono essere soci corrispondenti coloro che, avendo i requisiti scientifici e culturali di cui all'art. 4, si siano distinti in studi riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige, oppure per aver collaborato con l'Accademia e risiedano in altre Regioni d'Italia o all'estero. Il numero dei soci stranieri non può essere superiore ad un quarto dei membri dell'Accademia.

 

Art. 6

 

Possono essere soci onorari sia coloro che si siano distinti per particolari benemerenze a favore dell'Accademia, sia personalità altamente benemerite della cultura, delle scienze e delle arti che abbiano mantenuto o mantengano importanti e significativi rapporti con l'Accademia.

 

Art. 7

 

Possono essere soci sostenitori persone giuridiche pubbliche le private o persone fisiche che contribuiscano economicamente alla vita e all'attività dell'Accademia in misura rilevante una tantum o in misura significativa per il periodo di contribuzione.

 

Art. 8

 

Il Comune di Rovereto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, in considerazione del particolare sostegno accordato all'Accademia sono soci sostenitori e patrocinatori della stessa.

 

Un rappresentante di ciascuno di questi Enti fa parte del Consiglio Accademico di cui al successivo articolo 20 (venti).

 

Art. 9

 

I soci ordinari e corrispondenti sono assegnati dal Consiglio Accademico, a seconda della loro specifica attività, alle classi di Scienze umane, di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Lettere ed Arti.

 

 

TITOLO TERZO

 

Nomina e revoca dei soci

 

Art. 10

 

Il diritto di proposta di nuovi soci spetta ai soci ordinari e corrispondenti.

 

Art. 11

 

Il Consiglio Accademico, di cui al successivo art. 20, vaglia nella legittimità statutaria e nel merito tutte le proposte e, se approvate, le presenta al Corpo Accademico per l'ulteriore procedura, di cui al successivo art. 12.

 

Art. 12

 

Il Corpo Accademico, riunito in seduta ordinaria privata, elegge i nuovi soci sulla base delle proposte presentate dal Consiglio Accademico, con votazione su ogni singolo candidato a scrutinio segreto Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

 

Le frazioni di unità sono valutate per intero.

 

Art. 13

 

Dei risultati delle votazioni viene redatto verbale, a cura degli scrutatori, che sarà consegnato al Presidente in carica.

 

L'elenco dei nuovi soci sarà reso pubblico solo dopo la formale accettazione dello Statuto da parte di ciascun interessato.

 

Art. 14

 

Per la qualifica di socio colui che si sia reso indegno di appartenere all'Accademia o abbia assunto una condotta contrastante con i principi e con gli interessi della stessa.

 

La legittimazione attiva a promuovere l'azione di denuncia davanti al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo art. 29, spetta ai singoli soci o al Consiglio Accademico.

 

Art. 15

 

Nel caso si verifichi quanto previsto dall'art. 14, il Corpo Accademico, in seduta privata, provvede alla revoca, a maggioranza dei presenti, dopo aver preso atto delle comunicazioni del Collegio dei Probiviri e aver udito il parere del Consiglio Accademico.

 

 

TITOLO QUARTO

 

Diritti e doveri dei Soci

 

Art. 16

 

I soci hanno il diritto:

 

a) di partecipare alle sedute e alle adunanze del Corpo Accademico, amministrative e scientifiche, pubbliche e private; di proporre la pubblicazione di propri saggi e memorie originali; di prendere parte alle discussioni e alle votazioni; di proporre al Consiglio Accademico la candidatura di nuovi soci;

b) di usare i mezzi messi a disposizione dall'Accademia per raggiungere i fini istituzionali della medesima;

c) di ricevere gli Atti accademici.

 

Art. 17

 

I soci hanno il dovere:

 

1. di intervenire alle sedute e alle adunanze, e, in caso di impedimento, di darne notizia alla Presidenza;

 

2. di collaborare alla realizzazione dei programmi dell'Accademia inviando copia delle loro pubblicazioni, informando della propria attività culturale, presentando saggi e memorie originali da pubblicare sugli Atti o in altre edizioni accademiche, offrendo il proprio contributo scientifico-culturale ai- convegni, ai seminari di studio e ad altre iniziative promosse dall' Accademia;

 

3.di accettare le cariche e assumere le rappresentanze loro affidate dal Consiglio Accademico.

 

 

TITOLO QUINTO

 

Organi e cariche dell'Accademia

 

Art. 18

 

Organi dell'Accademia sono:

 

a) il Corpo Accademico;

 

b) il Consiglio Accademico;

 

c) il Comitato Esecutivo;

 

d) il Presidente;

 

e) il Collegio dei Revisori dei conti

 

f) il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 19

 

Fanno parte del Corpo Accademico i soci ordinari, corrispondenti, onorari e sostenitori.

 

Esso è convocato, in via ordinaria, in occasione della tornata di apertura dell'Anno Accademico; in via straordinaria su richiesta del Consiglio Accademico o di un quinto dei soci ordinari.

 

Le convocazioni del Corpo Accademico sono fatte mediante lettera spedita a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e contenente il giorno, luogo ed ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

 

La riunione e valida quando sia presente la metà più uno dei soci ordinari, salvo quanto previsto dal successivo comma 5; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, in votazione palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

Sono ammesse le deleghe; ogni socio ordinario o sostenitore può essere portatore di una sola delega, il socio corrispondente di due deleghe.

 

Qualora non venga raggiunto in prima convocazione il numero legale, il Corpo Accademico si riunisce in seconda convocazione che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione; in tal caso la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei soci presenti.

 

In seduta plenaria, il Corpo Accademico elegge il Consiglio Accademico, i Rettori delle Classi, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

 

A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di appartenenza all'Accademia.

 

Il Corpo Accademico elegge i soci secondo le norme del Titolo secondo e del successivo art. 20, discute e delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo e su quanto altro previsto dal presente Statuto.

 

Art. 20

 

Il Consiglio Accademico è composto da dieci Consiglieri e da tre Rettori delle Classi, dal Sindaco di Rovereto o suo delegato e da un Consigliere nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

 

Dei dieci Consiglieri eletti dal Corpo Accademico, almeno sette sono scelti fra i soci che abbiano abituale residenza in Vallagarina.

 

II1 Consiglio Accademico si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre per definire gli indirizzi generali e i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Accademia. Esso provvede inoltre al buon andamento e all'amministrazione dell'Accademia; esamina le proposte che interessano gli studi e l'attività culturale, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali; vaglia le proposte di nuovi soci e le presenta, con idonea motivazione, al Corpo Accademico per l'elezione di cui al precedente art. 12.

 

Il Consiglio Accademico nella prima seduta elegge fra i dieci Consiglieri di cui al primo comma del presente articolo, le seguenti cariche accademiche:

 

il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Accademico, il Tesoriere e il Bibliotecario. L'elezione deve avvenire con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole di due terzi dei membri del Consiglio. A partire dalla terza votazione, risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio.

 

Nella stessa seduta vengono nominati il Direttore responsabile degli Atti, i Direttori degli Atti e delle altre pubblicazioni periodiche dell'Accademia e il Vice Segretario, che possono essere scelti tra i soci ordinari anche al di fuori del Consiglio Accademico.

 

Il Consiglio Accademico può nominare Commissioni per l'esame di particolari questioni di interesse dell'Accademia, scegliendone i componenti fra i soci anche non facenti parte degli organi accademici; dette Commissioni riferiscono le loro conclusioni e pareri al Consiglio Accademico.

 

Art. 21

 

Le cariche accademiche di cui al precedente articolo, di norma devono essere attribuite a Consiglieri che abbiano abituale residenza in Vallagarina. Il requisito della residenza deve essere posseduto dal Presidente o dal Vice Presidente, che ve essere devono comunque essere soci ordinari. Il Segretario Accademico deve comunque risiedere in Vallagarina.

 

Tale requisito non è richiesto per i tre Rettori delle Classi.

 

Art. 22

 

I componenti del Consiglio Accademico che ricoprono le cariche accademiche costituiscono il Comitato Esecutivo. Esso ha il compito di promuovere, coordinare e realizzare tutte le attività dell'Accademia, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio Accademico.

 

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Segretario Accademico, d'intesa con il Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

 

Art. 23

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia; convoca, presiede e regola le sedute del Corpo Accademico, del Consiglio Accademico e del Comitato Esecutivo, cura l'esecuzione dei deliberati, è garante della osservanza dello Statuto, sovraintende a tutte le attività dell'Accademia e ne relaziona al Corpo Accademico.

 

Il Vice Presidente coaudiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

Art. 24

 

Il Segretario Accademico redige i processi verbali delle sedute del Corpo Accademico e del Consiglio Accademico; dirige la Segreteria dell'Accademia ed attende alla corrispondenza d'ufficio, alla conservazione degli atti e dell'archivio corrente; redige la cronaca accademica; cura l'aggiornamento e la conservazione dei registri; controfirma gli atti ufficiali firmati dal Presidente; coordina l'attività del Comitato Esecutivo; relazione al Corpo Accademico sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Accademico è coadiuvato dal Vice Segretario.

 

Art. 25

 

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Accademia, in particolare controlla ed autorizza le spese, cura gli incassi e i pagamenti; annualmente provvede alla predisposizione dei bilanci, consuntivo e preventivo, e li presenta, con apposita relazione, all'esame del Consiglio Accademico, dei Revisori dei Conti e del Corpo Accademico.

 

Art. 26

 

Il Bibliotecario assicura la gestione della Biblioteca e dell'Archivio storico dell'Accademia; provvede a raccogliere e a catalogare le pubblicazioni che i Soci sono tenuti a donare all'Accademia ai sensi dell'art. 17 dello Statuto; cura lo scambio degli Atti con altre Istituzioni; annualmente relaziona al Consiglio e al Corpo Accademico sulla consistenza e sull'attività della Biblioteca e dell'Archivio.

 

Art. 27

 

I Rettori delle Classi presiedono l'attività scientifica delle tre Classi di cui è costituita l'Accademia; collaborano alla pubblicazione degli Atti sollecitando la stesura di saggi e memorie originali da parte dei soci delle rispettive Classi e di altri studiosi; elaborano proposte di progetti di attività scientifiche da inserire nei programmi dell'Accademia.

 

Art. 28

 

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nella sua prima riunione il Collegio provvede ad eleggere il proprio Presidente.

 

I Revisori dei conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio Accademico, qualora vengano trattati argomenti che comportano impegni di natura finanziaria e vi possono partecipare con voto consultivo.

 

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro dell'amministrazione dell'Accademia, ivi compresi i vari inventari, e svolge i suoi compiti a norma delle disposizioni vigenti per i Revisori dei conti e dell'art. 2403 e seguenti del C.C. in quanto applicabili.

 

Art. 29

 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci preferibilmente con competenze in materie legali, tra cui quello con maggior anzianità di appartenenza all'Accademia assume le funzioni di Presidente.

 

Il Collegio dei Probiviri esamina e si pronuncia sui casi previsti dagli artt. 14 e 15, e dirime eventuali controversie.

 

Art. 30

 

Gli organi dell'Accademia durano in carica quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

 

II Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili per non più di un secondo mandato consecutivo.

 

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Tesoriere e debitamente documentate.

 

Art. 31

 

L'Anno Accademico decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene inaugurato entro il primo semestre.

 

Art. 32

 

Il Corpo Accademico è convocato dal Presidente in assemblee ordinarie e straordinarie o in adunanze scientifiche pubbliche o private.

 

Alle adunanze scientifiche spetta la trattazione delle questioni di scienze, lettere ed arti.

 

Il Corpo Accademico può riunirsi per singole Classi su iniziativa dei rispettivi Rettori, d'intesa con il Presidente, per lo studio e la trattazione di iniziative e problematiche specifiche

 

 

TITOLO SESTO

Patrimonio e Amministrazione

 

Art. 33

 

I beni che costituiscono il patrimonio dell'Accademia sono descritti in speciali inventari.

 

La Biblioteca, gli archivi e le opere d'arte sono beni inalienabili.

 

Art. 34

 

Per la realizzazione della propria attività istituzionale, l'Accademia utilizza i seguenti,mezzi finanziari:

 

a) il fondo di dotazione iniziale;

 

b) i contributi versati da soci;

 

c) i contributi di persone giuridiche pubbliche o private e di persone fisiche;

 

d) i proventi derivanti da convenzioni e da accordi di collaborazione;

 

f) gli eventuali lasciti e donazioni accettati dal Consiglio Accademico;

 

g) gli eventuali diritti d'autore e rendite conseguenti ad iniziative disposte dall'Accademia o alle quali l'Accademia partecipi.

 

Art. 35

 

L'anno finanziaria coincide con l'anno solare.

 

 

TITOLO SETTIMO

 

Riforma dello Statuto e scioglimento dell'Accademia

 

Art. 36

 

Lo Statuto può essere oggetto di riforma su proposta del Consiglio Accademico o di un terzo dei soci ordinari. Le proposte di emendamento devono essere approvate dal Corpo Accademico espressamente convocato in Assemblea straordinaria, con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

Art. 37

 

Lo scioglimento dell'Accademia può essere deliberato esclusivamente dal Corpo Accademico convocato in Assemblea straordinaria, con votazione a maggioranza dei quattro quinti dei soci ordinari e corrispondenti.

 

Art. 38

 

In caso di scioglimento dell'Accademia il suo patrimonio passa in proprietà al Comune di Rovereto.

 

Art. 39

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile.

 

 

Il presente Statuto con gli emendamenti proposti dal Consiglio Accademico il giorno 19 gennaio 2001 è stato approvato dal Corpo Accademico in Assemblea straordinaria il 27 maggio 2001, ai sensi dell'art. 31 del precedente Statuto.

Per gli effetti della personalità giuridica privata, di cui è dotata l'Accademia, il presente Statuto è stato approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione n. 20 del 19 dicembre 2001 del Dirigente del Servizio appalti, contratti e gestioni generali